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Protocollo ” Mille occhi Sulla Città ”

PROTOCOLLO D’INTESA

Mille occhi sulla città

Tra

Prefettura di Venezia  e     gli Istituti di Vigilanza privata operanti nella provincia di Venezia     


VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 11 febbraio 2010 dal Ministro dell’Interno, dall’ANCI e dalle Associazioni rappresentative degli Istituti di Vigilanza privata, denominato “Mille occhi sulle città”, con l’obiettivo di sviluppare un sistema di sicurezza volto ad integrare le iniziative pubbliche e private nella cornice della “sussidiarietà” e della “complementarietà”;

CONSIDERATO che la sicurezza dei cittadini è un bene prioritario per la collettività, alla cui salvaguardia concorre sia l’azione delle Istituzioni che dei privati;

RITENUTO necessario realizzare la massima collaborazione tra le Autorità di pubblica sicurezza, le Forze di Polizia dello Stato, la Polizia Locale e gli Istituti di Vigilanza privata, cui è demandato, ai sensi dell’art. 256/bis del RD. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni, lo svolgimento dei servizi di “sicurezza complementare”, nei limiti fissati dalle disposizioni del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1 p. 1.2 del sopracitato Protocollo d’intesa “Mille occhi sulla città”, sottoscritto in data 11 febbraio 2010, è demandato al Prefetto il compito di individuare gli Istituti di Vigilanza privata anche non aderenti ad Associazioni imprenditoriali di categoria che, su base volontaria, possono essere coinvolti nel progetto, in relazione alle dotazioni tecnologiche impiegate, al numero di guardie particolari giurate dipendenti, ai servizi svolti sul territorio;

CONSIDERATO che, in linea con i criteri suindicati e tenuto conto delle specifiche e peculiari esigenze del territorio, sono stati individuati e selezionati i seguenti Istituti di Vigilanza privata: Castellano Srl, C.D.S. Costantini Divisione Sicurezza, CIVIS Spa, North East Services Spa, Serenissima Scarl, AXITEA Spa;

ATTESO che, in conformità agli indirizzi contenuti nella circolare prot. n. 11075/110(7) in data 2 marzo 2010 del Ministero dell’Interno, il Progetto dovrà essere attivato in ogni provincia, a partire dalla città capoluogo;

RITENUTO OPPORTUNO avvalersi, attraverso la stipula di apposita convenzione, della cooperazione degli enti privati che operano nel campo della sicurezza cosiddetta “complementare”, sentito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza  Pubblica;

CONSIDERATO che, nell’ambito della seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 25 febbraio 2011, in relazione alle valutate specifiche e peculiari esigenze del territorio, è stato definito l’ambito operativo territoriale del Protocollo, rilevando la necessità di dover coinvolgere nella fase attuativa iniziale il Comune capoluogo, ferma restando la possibilità di estendere l’iniziativa anche agli altri Comuni della provincia, qualora interessati;

VISTO il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica  4 agosto 2008, n. 153;

VISTO il Decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”- convertito dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125;

VISTA la Legge 15 luglio 2009 n. 94, e i relativi regolamenti di attuazione;

 

TENUTO CONTO che :

  • le guardie particolari giurate, nello svolgimento dei servizi di “sicurezza complementare”, affidati dalla committenza all’Istituto di Vigilanza da cui dipendono, possono  svolgere,  altresì,  compiti  di  osservazione e raccogliere elementi di informazione di particolare utilità per le Forze di Polizia e le Polizie locali per la prevenzione e la repressione di reati, nei limiti di quanto stabilito dall’art. 54 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché delle determinazioni assunte dall’apposito “Tavolo Tecnico”, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, volte a promuovere la standardizzazione delle procedure e dell’impiego delle tecnologie funzionali per la comunicazione delle informazioni, di cui al Disciplinare allegato al Protocollo d’intesa “Mille Occhi Sulle Città”, sottoscritto in data 11 febbraio 2010, che si richiama integralmente (all.1);
  •  la suddetta attività di osservazione e la trasmissione delle informazioni non comporta l’esercizio di pubbliche funzioni, né può comportare costi od oneri ulteriori rispetto a quelli corrisposti dalla committenza all’Istituto di Vigilanza privata per i servizi espletati, costituendo corollario della più generale attività di vigilanza;
  • il contributo fornito dall’attività di osservazione può essere opportunamente valorizzato in un contesto informativo che riguardi ogni notizia e segnalazione alle Forze di Polizia e alle Polizie locali utile per l’ordine e la sicurezza pubblica, comprese quelle relative a fattori ambientali che incidono sulla sicurezza urbana;

 

APPROVANO

il Protocollo di intesa denominato Progetto Mille occhi sulla città”

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

 

1.   L’attivazione del Progetto “Mille occhi sulla città “;

1.1  La Prefettura – UTG di Venezia ed il Comune di Venezia favoriscono sul territorio un piano di collaborazione informativa tra le Forze di Polizia, il Corpo di Polizia locale e gli Istituti di vigilanza privata, per il monitoraggio delle situazioni di interesse per la sicurezza pubblica e la sicurezza urbana, secondo criteri operativi volti a potenziare il controllo del territorio, nonché l’efficacia dell’attività di vigilanza privata di cui all’allegato tecnico al predetto Protocollo d’intesa sottoscritto in data 11 febbraio 2010 che costituisce parte integrante del presente Protocollo (all.2);

1.2     Gli Istituti di Vigilanza privata che aderiscono al progetto provvedono ad assicurare la tempestiva trasmissione di dati e di notizie di interesse, anche sulla base di eventuali segnalazioni loro pervenute, utilizzando sistemi idonei a garantire la rapida e documentata comunicazione. A tal fine adottano, di massima, misure organizzative atte ad individuare un unico punto di contatto per la trasmissione delle comunicazioni alle Forze di Polizia a competenza generale ed alle Polizie locali. Tali informazioni verranno inoltrate, in via generale, alla Sala Operativa della Questura, nel caso di segnalazioni riguardanti il capoluogo di provincia ed alla Centrale operativa del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, negli altri casi, nonché alla Sala Operativa del Comando di  Polizia locale, per quanto attiene alla sicurezza urbana;

1.3 Il Questore di Venezia, tenuto conto delle intese raggiunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nonché delle contingenze locali indica le modalità operative dell’attività di osservazione cui gli Istituti di Vigilanza privata dovranno attenersi;

2   Formazione del personale degli Istituti di Vigilanza privata impiegato nel Progetto “Mille occhi sulla città “.

2.1 L’attività formativa sul territorio provinciale del personale degli Istituti di vigilanza privata verrà espletata, senza oneri per il bilancio dello Stato, da qualificato personale della Questura e/o del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Venezia, ovvero da personale della Polizia locale di Venezia  per gli aspetti attinenti alla sicurezza urbana, allo scopo di qualificare le singole guardie giurate affinché le stesse possano interagire in modo puntuale e compiuto con una struttura istituzionale, nonché svolgere in modo adeguato l’attività di osservazione di tipo preventivo.

2.2 In sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Prefetto ed il Sindaco di Venezia possono valutare l’opportunità di far partecipare le guardie particolari giurate a programmate attività formative svolte nell’ambito dell’aggiornamento professionale del personale delle Forze di Polizia e di Polizia Locale normalmente impiegato nel controllo del territorio ed in attività di prevenzione.

3    Verifiche, integrazioni, modifiche e durata.

3.1 La Prefettura – UTG di Venezia effettua il monitoraggio sull’attuazione del presente protocollo, il cui esito è sottoposto semestralmente all’esame del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le periodiche valutazioni sulla efficienza e l’efficacia delle attività regolate dal presente protocollo sono comunicate dal Prefetto al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che avrà cura di segnalare anche eventuali problematiche o proposte meritevoli di intervento a livello centrale, affinchè possano essere esaminate d’intesa con l’A.N.C.I. e le Associazioni, per la parte di rispettiva competenza, anche per eventuali integrazioni o modifiche da apportare al presente Protocollo;

3.2       Il presente Protocollo adottato con il Comune di Venezia e che potrà essere esteso anche ad altri Comuni della provincia, ha la durata di tre anni ed alla scadenza potrà essere prorogato di ulteriori tre anni.

3.3      I titolari degli Istituti di Vigilanza privata interessati devono informare dettagliatamente le guardie particolari giurate dipendenti sui contenuti del presente Protocollo d’Intesa.

4    Oneri.

4.1 II presente accordo non comporta alcun onere per il bilancio dello Stato. Gli oneri eventualmente connessi all’adeguamento delle strutture, all’approvvigionamento dei supporti tecnologici necessari ed alla formazione, saranno a completo carico degli Istituti di Vigilanza privata interessati.

 

Venezia, 21 aprile 2011

ALLEGATO 1

DISCIPLINARE PREDISPOSTO DAL TAVOLO TECNICO ISTITUITO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA VOLTO A PROMUOVERE LA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E DELL’IMPIEGO DELLE TECNOLOGIE

Progetto “MILLE OCCHI SULLA CITTA’

 

A)    -  DISPOSIZIONI GENERALI

1)    Il presente disciplinare – ferme restando le procedure per l’inoltro di richieste di pronto intervento e di soccorso pubblico – ha per oggetto la standardizzazione delle procedure e dell’impiego delle tecnologie per la realizzazione della collaborazione informativa tra Istituti di Vigilanza, Forze di polizia e polizia locale, così come convenuto nel Protocollo d’intesa “Mille occhi sulle città” sottoscritto l’11 febbraio 2010 dal Ministro dell’Interno, dall’A.N.C.I. e dalle Associazioni rappresentative degli Istituti di Vigilanza Privata. Il documento è stato elaborato in seno al “tavolo tecnico” previsto dal punto 1.5 del Protocollo d’intesa, composto dalle Associazioni firmatarie, dalle Forze di polizia interessate e dai rappresentanti della Polizia locale.

2)    La collaborazione informativa si realizza nella comunicazione alle Forze di polizia e, ove presente, alla Polizia locale delle informazioni assunte dalle guardie particolari giurate nel corso dello svolgimento dei servizi di vigilanza, concernenti situazioni di interesse per la sicurezza pubblica e la sicurezza urbana; le relative notizie dovranno essere complete ed attendibili.

3)    Il sistema dovrà consentire la comunicazione diretta, anche telefonica, tra le sale e le centrali operative delle Forze di polizia e della Polizia locale ed il Centro di coordinamento o la Centrale Operativa dell’I.V.P. attraverso procedure che garantiscano, in relazione al contenuto delle singole informazioni, la necessaria tempestività.

4)    Le sale e le centrali operative delle Forze di polizia e, ove esistenti, quelle della Polizia locale – nei limiti di cui al punto 1.3 dell’allegato tecnico al Protocollo d’intesa – dirameranno le segnalazioni di ricerca al Centro di coordinamento o alla Centrale operativa degli Istituti di Vigilanza privata.

5)    Tutte le comunicazioni dovranno essere annotate e registrate informaticamente con le modalità individuate nel presente documento, nell’ambito di quanto stabilito dall’art.54 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196; al riguardo, gli Istituti di Vigilanza privata dovranno attenersi ai requisiti previsti nell’emanando decreto in materia di capacità tecnica degli istituti di vigilanza attuativo delle disposizioni dell’art. 257 R.E. del T.U.L.P.S.

6)     Il sistema di gestione del flusso informativo dovrà essere compatibile con i sistemi già presenti nelle sale/centrali operative delle Forze di polizia ed in quelle della Polizia locale.

7)    Le specifiche tecniche proposte nel presente documento sono da intendersi come requisiti minimi; potranno, pertanto, essere implementate con soluzioni tecnologiche migliorative purché tali da garantire gli obiettivi prefissati in termini di prestazioni, sicurezza e gestibilità.

8)    Gli Istituti di Vigilanza privata saranno individuati dai Prefetti, in base alle specifiche esigenze del territorio e tenendo conto dei requisiti minimi di capacità tecnica e qualità dei servizi previsti dal decreto ministeriale di cui all’art. 257, comma 4, del Regolamento d’esecuzione T.U.L.P.S.

      B)  -  FUNZIONALITA’ DEL SISTEMA

1)    Le segnalazioni che possono formare oggetto di comunicazione sono indicate al punto 3) dell’Allegato tecnico al Protocollo d’intesa.

2)    Tali segnalazioni saranno inoltrate dal Centro di Coordinamento o dalla Centrale Operativa degli Istituti di Vigilanza alle sale ed alle centrali operative delle Forze di polizia e di Polizia locale tramite comunicazioni telefoniche e, nei casi non urgenti, per mezzo di un sistema di Posta Elettronica Certificata – PEC. I dati contenuti nel messaggio di posta elettronica dovranno comprendere tutti gli elementi identificativi e referenziali dell’istituto di vigilanza da cui proviene la segnalazione, oltre alla data, all’indirizzo ed alla tipologia di segnalazione. Le comunicazioni saranno registrate e archiviate informaticamente da un sistema che riunisca i requisiti elencati al successivo paragrafo C).

3)    Gli eventuali oneri aggiuntivi per la realizzazione ed il corretto funzionamento del sistema di messaggistica, compresi quelli derivanti dall’installazione di programmi antivirus, nonché, qualora necessario, la formazione degli addetti alle sale/centrali operative sono a completo carico degli Istituti di Vigilanza.

4)    Il regime di ripartizione delle comunicazioni ai diversi destinatari previsti dal Protocollo è disciplinato dal punto 1.4) dello stesso laddove è previsto che le “informazioni verranno inoltrate, in via generale, alla sala operativa della Questura, nel caso di segnalazioni riguardanti il capoluogo di provincia ed alla centrale operativa del comando Provinciale dei Carabinieri, negli altri casi, nonché alle centrali operative delle Polizie locali, ove esistenti, per quanto attiene alla sicurezza urbana. Restano salve diverse modalità di comunicazione, stabilite in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.


     C)  -  SICUREZZA DELLE REGISTRAZIONI

Il supporto della memoria presso il Centro di coordinamento o la Centrale Operativa dell’I.V.P. sulla quale sono registrate le comunicazioni, per le finalità d’impiego da parte dell’Autorità giudiziaria, dovrà obbligatoriamente essere:

1)    asportabile, o trasferibile in modo non modificabile, da parte degli organi di Polizia Giudiziaria e conseguentemente sostituibile con analogo apparato, a carico degli Istituti, per garantire la continuità del servizio;

2)    leggibile attraverso un collegamento rapido ad un generico personal computer, dotato del necessario software di lettura, ma non modificabile nei contenuti;

3)    monitorabile, in locale o da remoto, attraverso la registrazione di un file di log di tutte le variazioni di stato di funzionamento dello stesso supporto (il file di log dovrà essere reso disponibile agli organi di P.G. contestualmente al sequestro del supporto);

4)    custodito con efficaci misure di protezione

 

Roma, 21 giugno 2010

ALLEGATO 2

 

ALLEGATO TECNICO AL PROTOCOLLO D’INTESA  

“MILLE OCCHI SULLA CITTA’ “

 SOTTOSCRITTO IN DATA 11 FEBBRAIO 2010

 

 1.      Caratteristiche operative del servizio.

1.1   Il servizio si basa sulla collaborazione informativa tra Istituti di vigilanza, organi di polizia e di Polizia locale, per il monitoraggio delle situazioni di interesse per la sicurezza pubblica e la sicurezza urbana, secondo criteri operativi volti a potenziare il controllo del territorio, nonché l’efficacia dell’attività di vigilanza privata.

1.2   La collaborazione informativa avviene tra le centrali operative degli Istituti di vigilanza – possibilmente organizzate in modo da individuare un unico punto di contatto – cui le singole guardie particolari giurate comunicheranno tutte le notizie concernenti situazioni di rilievo per la sicurezza pubblica e la sicurezza urbana, assunte durante lo svolgimento dei servizi di vigilanza, e quelle delle Forze di polizia e di Polizia locale.

1.3   Le sale o centrali operative delle predette forze di polizia e, ove esistenti, quelle di Polizia locale, ove non ostino esigenze di segretezza o riservatezza operativa o di tutela di dati personali, dirameranno le segnalazioni di ricerca o note d’allarme anche alle centrali operative degli Istituti, in modo che gli stessi possano allertare le rispettive pattuglie, ampliando, così, il numero di operatori in grado di verificare le diverse situazioni.

 

  1. 2.      Gestione del servizio.

2.1   Ogni notizia, sia in entrata che in uscita, sarà debitamente annotata, secondo quanto stabilito dall’art. 54 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e registrata informaticamente in base alle procedure che verranno stabilite in sede di “tavolo tecnico” di cui al punto 1.5 del Protocollo, al fine di consentire sia una rapida comunicazione che l’espletamento del controllo sulla puntuale osservanza dei nuovi criteri di interscambio da parte di tutti i soggetti interessati, estrapolando il numero delle note girate, la rispondenza ai parametri sopra introdotti, la rapidità dello scambio ed ogni altro elemento di verifica.

  1. 3.      Definizione delle informazioni che possono formare oggetto di comunicazione.

3.1 Le segnalazioni potranno riguardare:

a)      la presenza di mezzi di trasporto o di persone sospette;

b)      l’eventuale fuga di mezzi o persone dal luogo del delitto;

c)      la segnalazione di auto o moto rubate;

d)      la segnalazione di bambini, persone anziane, persone in stato confusionale ed in evidente difficoltà;

e)      la segnalazione della presenza di ostacoli sulle vie di comunicazione;

f)       l’interruzione dei servizi di fornitura di fonti energetiche;

g)              la segnalazione di allontanamento da presidi ospedalieri di persone anziane o in trattamento sanitario obbligatorio;

h)             la segnalazione di ogni altra situazione che faccia ritenere imminente la commissione di reati;

i)                le situazioni particolarmente significative di degrado urbano e disagio sociale.